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L’art 28 del cosiddetto Decreto Rilancio prevede un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo ed enti non commerciali (compresi ETS ed enti religiosi) pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, per le strutture alberghiere e agri-turistiche non è posto alcun limite.
Il credito di imposta in questione integra quanto previsto dal DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia), che riguarda solo gli immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) e il solo mese di marzo.
Il credito di imposta:
I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. A tal fine è comunque necessario attendere le modalità attuative per la cessione di tali crediti d’imposta, da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Non è chiaro se tale credito d’imposta possa essere ceduto anche al locatore, operando direttamente la compensazione tra il canone di locazione e il corrispettivo per la cessione del credito di imposta.
Si rileva che al momento il credito di imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo non può essere utilizzato, mancano infatti sia il codice tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24, sia le norme attuative per l’eventuale cessione a terzi come sopra detto.