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Decreto Liquidità - RICHIESTA GARANZIA NEL LIMITE DI 25.000 EURO

Il Decreto Liquidità dell’8 aprile 2020 n. 23 ha introdotto misure urgenti per apportare liquidità nelle casse di aziende, lavoratori autonomi e professionisti.

RICHIESTA GARANZIA NEL LIMITE DI 25.000,00 EURO – PROVVEDIMENTO ATTUATO

In data 17.04.2020 è stato aperto il Portale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI attraverso il quale gli Istituti di Credito possono caricare le richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25.000,00 euro (art. 13, lettera m. comma 1 del DL 23/2020). In tale data sono state presentate poche domande, in relazione all’afflusso atteso, in quanto le Banche hanno utilizzato il primo giorno di apertura per finalità di collaudo e per testare il sistema. Ad oggi, tuttavia, si registra un incremento nel processamento delle pratiche da parte degli Istituti di Credito.

COME ACCEDERE

Per poter accedere al Fondo è necessario inviare al proprio Istituto Bancario il modulo pubblicato sul sito del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), di cui si segnala il link: modulo per la richiesta di garanzia entro i 25.000 euro.

Il Modulo, comprensivo di un documento di identità del richiedente o del legale rappresentante, deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato via PEC o via mail alla Banca o alle Banche a cui si vuole richiedere il finanziamento assistito da garanzia. Si consiglia di consultare il sito della Banca o contattarla telefonicamente per capire quale sia il sistema migliore di invio della documentazione richiesta (per esempio alcuni Istituti di Credito hanno optato per la compilazione del modulo direttamente dal proprio sito).

LIMITE MASSIMO

Il limite massimo concesso è pari al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario desumibili dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda di garanzia (quindi il 2018), nel limite di 25.000,00 euro. Si consiglia di allegare tali documenti alla domanda.

Per i soggetti richiedenti che si sono costituiti dopo il 1° gennaio 2019 sarà necessario presentare un’autocertificazione o idonea documentazione comprovante l’ammontare dei ricavi conseguiti.

COMPILAZIONE DELLA PRATICA

Si segnala alcune criticità in merito alla compilazione della pratica:

  • al punto 13 della scheda 1 (2/3), viene richiesto la motivazione del finanziamento (per esempio acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, oppure semplicemente per liquidità aziendale);
  • Al punto 17 della stessa scheda è necessario indicare se l’azienda ha già beneficiato di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” attivati dal nostro Paese nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni).

PROCEDURA

L’Istituto di Credito, una volta ricevuta la documentazione, provvederà ad inserire le informazioni sul Portale del Fondo di Garanzia.

La Banca potrà procedere all’erogazione del finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, previo riscontro della presa in carico della pratica da parte del Fondo, ma senza aspettarne l’ammissione della domanda.

Il Fondo invierà una mail all’indirizzo di posta elettronica, indicato nel modulo, contenente le credenziali per accedere all’area riservata, al fine di monitorare lo stato della richiesta ed inviare eventuale documentazione richiesta a supporto della domanda.

COSTO GARANZIA E TASSO DI INTERESSE

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito mentre il tasso di interesse sarà calmierato e terrà conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 – DECRETO LIQUIDITA’

Si riportano, di seguito, gli ulteriori provvedimenti introdotti dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, così riassumibili:

  1. Potenziamento temporaneo e fino al 31.12.2020, del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art. 13 del DL 23/2020) attraverso:
  • l’incremento dell’importo massimo garantito per singola impresa da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • l’aumento della platea dei beneficiari della garanzia in funzione del numero di dipendenti, che viene incrementato da 249 a 499;
  • la tipologia di finanziamento come di seguito esposto:

Limite ricavi

Durata

Importo massimo finanziabile

Garanzia diretta

Valutazione

Nessuno

Fino a 72 mesi con 24 mesi di preammortamento

25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro

100%

Nessuna salvo verifica documentale e possesso dei requisiti

3.200.000,00 euro

 

25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro

90% Fondo

10% Confidi

Nessuna salvo istruttoria bancaria

Nessuno

Fino a 72 mesi

Uno tra i seguenti importi:

  • doppio della spesa salariale 2019;
  • 25% dell’ultimo fatturato;
  • Fabbisogno dei costi per capitale esercizio e di investimento a 18 mesi

90%

Nessuna salvo istruttoria bancaria

  

  2.  Garanzia rilasciata da SACE SPA su finanziamenti richiesti sotto qualsiasi forma dalle imprese e fino al 31.12.2020 (art. 1 del DL 23/2020):

  • Beneficiari: grandi imprese e PMI (imprese con numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di euro, ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti). Le PMI potranno avvalersi di tale tipologia di garanzia solo dopo aver utilizzato pienamente la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Ad oggi, di tutti i provvedimenti introdotti dal Decreto Liquidità, solo quello relativo alla richiesta di garanzia diretta al Fondo Centrale, nel limite del 25% dei ricavi e con un massimo di 25.000,00 euro, è stato attuato con la procedura descritta.

Sara Giannoni

Studio Rota Castiglioni – Dottori Commercialisti in Associazione.

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